Onorevoli Colleghi! - Una delle norme più controverse nella fase di applicazione della legge 23 febbraio 1999, n. 44 - normativa che pure ha permesso di fornire risposte importanti a chi denuncia il racket e l'usura - è quella di cui all'articolo 20, che prevede la sospensione dei termini di pagamento di mutui e di ogni altro titolo avente efficacia esecutiva, oltre che degli adempimenti fiscali e delle procedure esecutive in atto, per le vittime di estorsioni che abbiano richiesto l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della medesima legge, allo scopo di evitare che

 

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- nonostante la denuncia - si produca egualmente la lesione del patrimonio oggetto dell'attività estorsiva o usuraia. La struttura originaria della norma prevedeva un parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale; tale parere era, quindi, comunicato al giudice dell'esecuzione. La disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 457 del 14-23 dicembre 2005, nella parte in cui si stabilisce che il parere del prefetto debba essere «favorevole», costituendo tale precisazione una intromissione dell'attività amministrativa in quella giurisdizionale. In realtà, i problemi derivanti dall'applicazione della norma sono consistiti:

          a) in un limitato utilizzo della stessa da parte dei prefetti, come se essi avvertissero in termini generali quella ingerenza nell'autonomia dell'autorità giudiziaria competente, che poi la Consulta ha censurato in modo specifico;

          b) in un frequente sfavore nell'applicazione dell'articolo 20 da parte dei giudici dell'esecuzione, non sempre pienamente informati della meritoria attività di denuncia da parte delle vittime del racket e, quindi, poco propensi a riconoscere la sospensione;

          c) nella lettura riduttiva da parte degli stessi giudici dell'esecuzione del concetto di evento lesivo, benché il richiamo, da parte dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, all'articolo 3 della stessa legge, non consenta incertezze;

          d) nella necessità di ripetere l'iter del parere a fronte di ogni procedura esecutiva in corso.

      La presente proposta di legge, che reca modifiche al citato articolo 20 della legge n. 44 del 1999, si pone l'obiettivo di rettificare l'applicazione limitata e limitante di tale importante disposizione. All'articolo 1 si riprende il concetto di «evento lesivo», già in parte esposto dall'articolo 3 della legge n. 44 del 1999, al fine di chiarire senza alcun dubbio l'esatta esegesi dell'inciso. L'articolo 2 trasferisce la competenza per il parere dal prefetto al procuratore della Repubblica che svolge o che ha svolto le indagini che hanno utilizzato le dichiarazioni del richiedente l'elargizione. La ragione di tale norma è duplice: solo il magistrato requirente è in grado di valutare l'apporto investigativo della vittima di racket o di usura e la lesione da lui subita a causa di ciò; il magistrato requirente è autorità giudiziaria come il giudice dell'esecuzione, così che si supera l'ostacolo sottolineato dalla Consulta; è, peraltro, evidente che il parere fornito dall'autorità giudiziaria che ha utilizzato per le indagini la collaborazione della vittima di questa categoria di illeciti ha un peso oggettivamente superiore ai fini della sospensione dell'esecuzione. In presenza di più procedimenti penali, la competenza deve intendersi in capo al pubblico ministero che, per primo, ha avviato le indagini fondate sulla deposizione della parte offesa: ciò per rendere più agevole l'individuazione. Il ruolo del prefetto è di informare tempestivamente il procuratore della Repubblica della presentazione dell'istanza di elargizione (affinché quest'ultimo possa articolare il parere) e di verificare tutte le procedure esecutive in atto a carico della vittima di estorsione o di usura, per contenere il rischio di sospensioni o di proroghe parziali dei termini. Per l'identica ratio, nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, o di enti previdenziali o assistenziali, non possono porsi a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dal novellato articolo 20, comma 4-bis, della stessa legge n. 44 del 1999, fino al termine di scadenza della sospensione o della proroga dei termini concessa ai sensi del medesimo articolo.

 

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